ATTO COSTITUTIVO di ASSOCIAZIONE


REPUBBLICA ITALIANA


L’anno duemilacinque, il giorno sedici del mese di febbraio


In Capri nel mio studio alla Via Sella Orta 4, dinanzi a me dott. Roberto de Falco, notaio di Capri, iscritto nel Ruolo dei distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, sono presenti i costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunciano – d’accordo tra loro e col mio consenso – all’assistenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Tra i presenti è costituita una associazione denominata Terza Repubblica.
ART. 2 - La sede dell’associazione è fissata in Capri, via Padre Serafino Cimino 20.
ART. 3 - L’associazione è retta dallo Statuto che i comparenti mi consegnano e che, sottoscritto dagli stessi e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”, e ne forma parte integrante e sostanziale.
ART. 4 - L’associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di organizzare, promuovere e attivare iniziative politiche, culturali, informative, di approfondimento e dibattito sulla attuale situazione politico-sociale, economica, istituzionale e proporre e perseguire nuovi strumenti e organismi, a livello locale e nazionale, anche al fine di esaltare le autonomie dei comuni.
Scopo dell’associazione è coinvolgere enti, associazioni, movimenti, mezzi di comunicazione e cittadini per le modifiche e le variazioni dell’attuale ordinamento e per la realizzazione di un nuovo organico sistema di rappresentanza e di organizzazione politica e amministrativa, che superando l’inadeguatezza attuale realizzi la Terza Repubblica.
Per tale scopo l’associazione si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti ammessi dall’attuale ordinamento e costituzionalmente previsti.
L’associazione potrà istituire sedi, uffici, corrispondenze in tutto il territorio nazionale, e potrà editare organi di stampa, in forma tradizionale o in qualsiasi altra forma elettronica o telematica.
Potrà richiedere contributi, sovvenzioni o accedere ad agevolazioni e procedure incentivanti, comunque previste dalla legge e dall’ordinamento amministrativo, nonchè accettare, nelle forme di legge, contributi, donazioni, versamenti, ecc., destinati alle attività dell’associazione.
ART. 5 - L’associazione è a tempo indeterminato.
ART. 6 - Sono organi dell’associazione: l’assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Revisore dei Conti ed il Collegio dei Probiviri; le loro funzioni, composizione e criteri di nomina sono regolati dallo Statuto.
ART. 7 - La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente.
ART. 8 - I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale, anche diversificata, stabilita di anno in anno con delibera del Direttivo adottata entro il 30 settembre dell’anno precedente.
ART. 9 - Le spese del presente atto e conseguenti cedono come per legge. Le parti mi dispensano dalla lettura dell’allegato Statuto, dichiarando di averne piena e completa conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con strumenti informatici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato dame letto ai costituiti che interpellati lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono.
Consta di


STATUTO
Dell’Associazione Terza Repubblica

ART. 1 - COSTITUZIONE - E’ costituita l’Associazione Terza Repubblica con sede in Capri, via Padre Serafino Cimino 20.
ART. 2 - SCOPI - L’associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di organizzare, promuovere e attivare iniziative politiche, culturali, informative, di approfondimento e dibattito sulla attuale situazione politico-sociale, economica, istituzionale e proporre e perseguire nuovi strumenti e organismi, a livello locale e nazionale, anche al fine di esaltare le autonomie dei comuni. Scopo dell’associazione è coinvolgere enti, associazioni, movimenti, mezzi di comunicazione e cittadini per le modifiche e le variazioni dell’attuale ordinamento e per la realizzazione di un nuovo organico sistema di rappresentanza e di organizzazione politica e amministrativa, che superando l’inadeguatezza attuale realizzi la Terza Repubblica. Per tale sopo l’associazione si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti ammessi dall’attuale ordinamento e costituzionalmente previsti. L’associazione potrà istituire sedi, uffici, corrispondenze in tutto il territorio nazionale, e potrà editare organi di stampa, in forma tradizionale o in qualsiasi altra forma elettronica o telematica. Potrà richiedere contributi, sovvenzioni o accedere ad agevolazioni e procedure incentivanti, comunque previste dalla legge e dall’ordinamento amministrativo, nonchè accettare, nelle forme di legge, contributi, donazioni, versamenti, ecc., destinati all’attività dell’associazione.
ART. 3 - DURATA - La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
ART. 4 - PATRIMONIO - Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- dai contributi dei soci e dai beni acquistati con questi contributi;
- da eventuali legati e donazioni, nonchè da contributi di enti pubblici e privati;
- dai risultati derivanti dalla gestione e risultanti dal bilancio annuale;
- da ogni altra entrata ordinaria o straordinaria.
E’ vietata, durante la vita dell’associazione, la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzo di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 5 - ASSOCIATI - Sono aderenti all’associazione: i soci fondatori; i soci ordinari; i soci onorari; i soci sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione della stessa e del suo originario fondo di dotazione. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci onorari le persone che tali verranno elette dall’assemblea per meriti particolari nel campo della musica e dell’attività canora. Sono soci sostenitori quei soci che paghino una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per un socio ordinario.
ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
I soci godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo.
Tutti i diritti e le facoltà nascenti dalla partecipazione all’associazione e dal versamento delle quote associative non sono trasmissibili a terzi nè inter vivos nè mortis causa; la quota associativa non è in alcun modo ripetibile, neanche in caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto associativo.
Gli iscritti sono tenuti all’osservanza di tutto quanto previsto nel presente statuto e nei regolamenti legittimamente approvati dall’assemblea.
ART. 7 - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO - Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, il quale decide entro sessanta giorni dal ricevimento. La qualità di socio si perde: per morte; per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno; per esclusione, deliberata dall’assemblea in presenza di gravi motivi.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del relativo provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali la stessa è stata deliberata. Il socio escluso può impugnare la delibera di esclusione dinanzi al Collegio dei Probiviri, ed in tal caso l’efficacia della stessa è sospesa fino alla decisione del Collegio.
ART. 8 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE - Sono organi dell’associazione: a) l’assemblea; b) il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Segretario; c) il Revisore dei Conti; d) il Collegio dei Probiviri.
Gli organi di cui alle lettere B), C) e D) del comma precedente durano in carica per tre anni, salva la proroga di diritto fino all’effettiva sostituzione. Le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto singolo, secondo quanto previsto dall’art. 2532 del codice civile. Le cariche elettive sono rinnovabili.
ART. 9 - L’ASSEMBLEA - L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione; essa è composta da tutti gli aderenti e si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
L’assemblea determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell’azione dell’associazione.
Essa inoltre: fissa i criteri di ammissione e di esclusione degli associati; provvede alla nomina del consiglio direttivo; delibera sulle modifiche al presente statuto; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell’associazione; delibera sull’eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione e comunque di fondi di pertinenza dell’associazione durante la vita della stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto; delibera lo sciogliemento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio, secondo quanto previsto in prosieguo del presente statuto.
L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso indicante la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione, da affigersi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della riunione stessa. Anche in mancanza di preventiva convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualora siano presenti tutti gli associati ed i titolari di cariche sociali; in tal caso però ciascuno dei presenti potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali dichiari di non essere sufficientemente informato. L’assemblea si tiene nella sede sociale o altrove, purchè nell’ambito della Provincia di Napoli.
Il Presidente deve convocare l’assemblea, oltre che nei casi previsti al primo comma, qualora ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, nonchè qualora deliberi in tal senso il Consiglio Direttivo.
Hanno diritto ad intervenire e votare tutti i soci che risultano ammessi dall’organo amministrativo almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei suoi membri; sono ammesse deleghe purchè conferite ad altro socio, il quale peraltro non può essere portatore di più di tre deleghe.
Le deliberazioni dell’assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla persona designata dall’assemblea stessa; l’assemblea designa altresì un segretario.
Il Presidente dell’assemblea constata la regolarità della costituzione dell’organo e regola lo svolgimento del dibattito.
Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Qualora l’assemblea abbia all’ordine del giorno modifiche dell’atto costitutivo e del presente statuto, ivi compreso il trasferimento della sede sociale e lo scioglimento dell’associazione, il verbale è redatto da un notaio che assume le funzioni di segretario.
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di tre o più membri.
La determinazione della concreta composizione del numero dei componenti dell’organo amministrativo spetta all’assemblea.
Nel caso di Consiglio Direttivo, questi – salvo che non vi provveda direttamente l’assemblea in sede di nomina – sceglie al proprio interno il presidente, il segretario ed eventualmente il vicepresidente.
In caso di composizione collegiale, il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal vicepresidente, se nominato; in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano d’età.
Delle riunioni sarà redatto su apposito libro il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con le modalità previste per l’assemblea. Ove venga a mancare – per dimissioni o per qualsiasi altra causa – uno dei consiglieri, sarà sostituito dall’assemblea, all’uopo immediatamente convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci; ove vengano a mancare tutti i componenti del Consiglio, alla convocazione provvederà il più anziano dei soci.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione; in particolare procede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo ed alla sua presentazione all’assemblea.
ART. 11 - IL PRESIDENTE - Il Presidente ha la rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca l’assemblea ed il Consiglio Direttivo e li presiede; dirige coadiuvato dal direttivo, tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del direttivo.
ART. 12 - IL REVISORE DEI CONTI - Il Revisore dei Conti controlla, con ampi poteri ispettivi, le entrate e le uscite di cassa, riscontra i documenti giustificativi, esamina preventivamente i bilanci preventivi e consuntivi e allega ad essi la propria relazione.
ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI - Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea tra gli iscritti, o tra persone estranee di provata competenza e moralità. L’appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico nell’associazione.
Il collegio dei probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza nei confronti dell’associazione di chiunque sia componente di un organo dell’associazione. Il collegio giudica “ex bono et ex aequo” senza formalità di procedura che non siano essenziali al contraddittorio.
ART. 14 - LIBRI SOCIALI, GESTIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L’organo amministrativo provvede entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione e presentandolo all’assemblea per l’approvazione.
Il bilancio con la relazione sarà depositato presso la sede sociale almeno sette giorni prima della riunione assembleare fissata per la sua approvazione, ed in tale periodo qualsiasi socio potrà liberamente consultarlo.
ART. 15 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell’associazione, l’assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando all’uopo fino a tre liquidatori anche tra i non associati e fissandone i poteri. In ogni caso il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co. 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 - NORME FINALI - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle vigenti norme di legge, ed in particolare a quelle del libro I del codice civile e della sezione I del D. L.vo 4 dicembre 1997, n. 460.
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